Whistleblowing, un decreto per tutelare il dipendente 

Anche in Italia è legge, dallo scorso dicembre, la tutela del lavoratore che decide di segnalare condotte irregolari dell’azienda dove lavora. Cos’è il whistleblowing

Segnalare anonimamente una condotta illecita o una pratica pericolosa dell’azienda in cui si lavora, questo il significato di ‘whistleblowing’. Il Piano Nazionale Anticorruzione ANAC prevede che le pubbliche amministrazioni e le aziende private siano tenute ad adottare tutti gli strumenti necessari per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua la segnalazione di illeciti.

L’applicazione concreta del whistleblowing in Italia si basa principalmente sulla Legge 179/2017, che introduce specifiche disposizioni per la protezione dei lavoratori che segnalano illeciti. Questa legge agisce insieme alle normative europee come la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower. Dal dicembre 2023 le imprese con più di 50 dipendenti, quelle che hanno adottato un modello organizzativo “231” o quelle che erogano servizi finanziari, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono dotarsi di una piattaforma per la gestione del whistleblowing.

Le imprese devono dunque implementare canali di segnalazione sicuri e accessibili che permettano ai lavoratori di esporsi in forma anonima e che siano in ogni caso protetti da ritorsioni, discriminazioni o qualsiasi forma di penalizzazione a seguito delle loro segnalazioni. La norma impone alle aziende di stabilire procedure chiare e trasparenti per la gestione delle segnalazioni, inclusa la valutazione iniziale, l’indagine approfondita e la risoluzione delle questioni segnalate. Queste procedure garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, salvo nei casi in cui la divulgazione è obbligatoria per legge.

Cosa è oggetto di whistleblowing

Sono oggetto di segnalazione gli illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui il dipendente è venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.  Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti e di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Segnalazioni whistleblowing

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse ad ANAC solo da parte dei lavoratori, quindi non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, tra cui i rappresentanti di organizzazioni sindacali. 

Tra i vari adempimenti individuati all’interno del decreto legislativo n. 24 uno dei principali è costituito dall’obbligo di attivazione di un canale interno all’azienda che consenta la ricezione delle segnalazioni. Il canale interno è il principale metodo attraverso il quale il soggetto segnalante può far emergere l’illecito e può essere scritto od orale: può essere dunque attuato attraverso il ricorso a modalità tradizionali (quali, ad esempio, l’invio tramite posta raccomandata riservata al soggetto individuato quale gestore delle segnalazioni), informatiche (mediante apposito software che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza del segnalante e di quanto oggetto della segnalazione) oppure orali (tramite incontro diretto, linea telefonica o sistema di messaggistica vocale dedicato). 

Una seconda modalità per l’effettuazione della segnalazione è costituita dal cosiddetto canale “esterno” messo a disposizione e gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al link

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