Un interessante chiarimento che riguarda le condizioni contrattuali on line arriva direttamente dalla Corte di Giustizia Europea. O meglio, dalle conclusioni che l’avvocato generale ha formulato nell’ambito di una causa- la n. C-49/11- che, è bene ricordarlo, non è ancora stata decisa.
La vicenda nasce dal ricorso promosso da un associazione di tutela dei consumatori austriaca che ha portato in causa una società che gestisce un sito internet attraverso il quale è possibile scaricare, mediante abbonamento a pagamento, vari programmi software. Il problema è sorto in quanto il contratto tra consumatori e società si concludeva semplicemente mediante la compilazione di una pagina web ove l’utente, con un flag, dichiarava di accettare le condizioni generali di contratto e di rinunciare al diritto di recesso.La CorteEuropea, dunque, è stata investita dalla corte territoriale del quesito relativo alla validità o meno di tale condotta. In particolare ci si è chiesti se con tale modalità la società aveva correttamente adempiuto all’obbligo prescritto dalla direttiva n.97/7/CE di fornire su “supporto duraturo” al consumatore conferma delle informazioni relative al contratto appena concluso on line.
Tale direttiva, infatti, prevede che non solo prima della conclusione del contratto il consumatore deve ricevere le informazioni relative al fornitore, alle caratteristiche essenziali del bene o servizio, al prezzo, alle spese di consegna, alle modalità di pagamento, al diritto di recesso, ma prevede anche che le stesse informazioni siano ricevute da lui “per iscritto o su altro supporto duraturo”.
E dunque: è sufficiente la messa a disposizione dei clienti delle informazioni relative al contratto su una pagina web cui possano accedere liberamente?
Secondo l’avvocato generale no. E ciò per due motivi. Da un lato in quanto la norma prescrive che l’utente “riceva” le informazioni e dunque che esse gli siano trasmesse senza che egli debba assumere un ruolo attivo per ottenerle.
E, inoltre, perché l’utente deve avere il “controllo” sulle informazioni stesse: esse,cioè, debbono rimanere a sua disposizione con modalità affidabili e per un lasso di tempo adeguato affinchè l’utente stesso, se ritenga, possa far valere i propri diritti.
Ebbene tale conclusione in realtà non fa che confermare quanto già recepito con il Decreto legislativo n.70 del 2003 che in Italia regola i c.d. contratti elettronici. Infatti all’art.13 tale normativa prescrive che il merchant concluso l’ordine di acquisto e, dunque, si presume, il contratto, deve “accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili”.
E’ dunque, buona norma che il merchant predisponga una mail da inviare al cliente contenente tutte le informazioni sopraindicate dato che, anche secondo l’avvocato generale che ha reso le conclusioni indicate, è sicuramente conforme allo spirito della direttiva europea includere le informazioni obbligatorie nel testo del messaggio e-mail.
Link: EUR-Lex
Beh supporto duraturo per me significa “carta”, “timbro” ecc. Se il tutto si riduce ad un ulteriore invio mail con le sole condizioni di vendita/contratto ok. Ciò non toglie che la mail possa non arrivare, il cliente la elimina inavvertitamente e ti denuncia dicendo che non glie’hai inviata. Dichiarerebbe il falso?La parola del cliente contro quella del merchant…quindi altre rogne…