Il 31 gennaio scade l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare il reddito lordo percepito. Questo i termini della direttiva UE Dac 7
Nel corso degli ultimi anni le innumerevoli transazioni sulle piattaforme digitali hanno generato situazioni complesse legate a frodi,evasione ed elusione fiscale derivanti dall’elevato valore di redditi percepiti non dichiarati.
Una nuova direttiva si propone di correggere tali incongruenze attraverso una maggiore trasparenza dei flussi informativi e una collaborazione tra web e autorità fiscali.
Poiché le amministrazioni fiscali degli Stati membri UE non dispongono di dati sufficienti per valutare correttamente il reddito lordo percepito da chi svolge attività di business tramite piattaforme digitali, la direttiva conferisce ai gestori di tali piattaforme l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Da tale obbligo sono ovviamente incluse sia le attività transfrontaliere sia non transfrontaliere.
La direttiva Dac 7
L’obbligo di comunicazione dei gestori delle piattaforme fornisce trasparenza e garantisce il corretto funzionamento della normativa fiscale di ogni Stato, grazie allo scambio di informazioni. Tale comunicazione dovrebbe essere tempestiva, ovvero prima degli accertamenti fiscali annuali messi in atto dalle autorità dei singoli Stati membri della UE. In particolare le informazioni dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione attraverso la rete comune (CCN). La direttiva Dac 7 si pone l’obiettivo di contrastare la mancata dichiarazione delle attività online che possono generare reddito sia se si vende come privato, tramite operazioni sul web saltuarie, sia se si è aperta una Partita Iva come ecommerce.
Le misure emanate dall’UE, al fine di favorire una maggiore collaborazione amministrativa in ambito fiscale, cominciano con la direttiva 2011-16-UE (DAC) da integrare di volta in volta con nuove direttive che prevederanno tale obiettivo.
Chi sono i gestori delle piattaforme?
Entità che svolgono attività commerciali nell’UE e stipulano contratti con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma. Le piattaforme consentono ai venditori di essere collegati con gli utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti. Questa, per la direttiva, la definizione esatta di ‘gestori di piattaforme’.
L’obbligo di comunicazione si estende anche a gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell’Unione ma non sono residenti ai fini fiscali, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Tali gestori extra-Europa sono tenuti a inviare le informazioni richieste ad un unico Stato UE.
Le singole autorità di controllo sulle entrate degli Stati membri saranno obbligate a scambiare in modo automatico e veloce le informazioni ricevute, al fine di adempiere al monitoraggio e alle verifiche fiscali.
Cosa rientra nell’obbligo di comunicazione?
Le attività pertinenti oggetto della direttiva riguardano la locazione di beni immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto. Per quanto riguarda la vendita di beni sono esclusi i venditori con meno di 30 attività pertinenti e per i quali l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non sia superiore ai 2000 euro durante il Periodo Oggetti di comunicazione.
Quali informazioni devono fornire i gestori?
In Italia le comunicazioni devono pervenire all’Agenzia delle Entrate.
A seconda che si tratti di venditori persone fisiche o entità giuridica, le informazioni da comunicare saranno diverse:
NOME E COGNOME | RAGIONE SOCIALE |
INDIRIZZO DI RESIDENZA | INDIRIZZO SEDE LEGALE |
DATA NASCITA E CF | P.IVA O CODICE FISCALE |
LUOGO E NASCITA VENDITORE | NUMERO DI REGISTRAZIONI DELL’ATTIVITA’ PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE |
P.IVA SE PRESENTE | INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN UNO DEI PAESI UE |
I tempi di attuazione della Dac 7
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme per l’efficace attuazione di tali procedure.
La direttiva europea è entrata in vigore in Italia il 1° luglio 2021, ma è stata ampliata con una serie di integrazioni pubblicate in Gazzetta ufficiale il 25 marzo 2023 e messa in atto attraverso il Dlgs 32/2023. L’Italia è già stata messa in mora dalla Commissione europea lo scorso 27 gennaio per non aver rispettato la scadenza di recepimento del 31 dicembre 2022.
In caso di omessa comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024, il gestore digitale sarà soggetto a una pena che va dai 3.000 € fino a un massimo di 31.500€.
Nel caso di informazioni incomplete o non veritiere, la sanzione viene ridotta e può variare dai 1.000€ ai 10.500€. Se il venditore, invece, non fornisce i dati richiesti dalla piattaforma entro 30 giorni ha un’ulteriore proroga di un mese. La scadenza di tali termini comporta il temporaneo blocco del profilo; in caso di invio di dati non veritieri e incompleti, il gestore della piattaforma può anche subire la chiusura definitiva del profilo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle disposizioni circa le corrette modalità di comunicazione dei dati richiesti.