Vendita online di farmaci senza prescrizione: per la Corte Europea il prestatore, inteso come il merchant e come tale privo della qualifica di farmacista, può mettere in contatto i clienti con le farmacie. Lo Stato membro può solo vietare la vendita diretta
La società francese Doctipharma gestisce un sito web sul quale, fino al 2016, era possibile acquistare prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta, a partire dai siti web di varie farmacie. In sostanza, il sito metteva a disposizione i prodotti mediante un catalogo pre-registrato, l’utente selezionava i medicinali e l’ordine veniva trasmesso alle farmacie di cui la Doctipharma ospitava il sito. Il pagamento, infine, avveniva attraverso un sistema unico, comune a tutte le farmacie coinvolte, a partire da un apposito conto.
L’Union Des Groupements de Pharmaciens d’Officine (Unione dei raggruppamenti di farmacie, UDGPO) ha contestato la legittimità di tale sito web: a suo avviso, infatti, il servizio online fornito dalla Doctipharma faceva partecipare quest’ultima al commercio elettronico di farmaci ed era, pertanto, contrario alla normativa nazionale francese che vieta la vendita di medicinali da parte di persone prive della qualifica di farmacista.
La Corte d’appello di Parigi ha, quindi, chiesto alla Corte di Giustizia se l’attività della Doctipharma fosse un “servizio della società dell’informazione” cioè, un servizio che abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività umane grazie alle nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione. Si è inoltre interrogata se il diritto dell’Unione consentisse agli Stati membri di vietare la fornitura di un tale servizio, cioè mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, partendo in ogni caso dai siti delle farmacie aderenti.
La sentenza della Corte Europea
La Corte ha precisato che il servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione” ai sensi del diritto dell’Unione.
Nella sentenza si dichiara che qualora il prestatore del servizio non possieda la qualifica di farmacista procedendo egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, qualora il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non possono opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista, in questi casi, non conta.
Se è vero, infatti, che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, devono anche provvedere affinché siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione.
Per citare testualmente la sentenza sulla causa Doctipharma e fornire i riferimenti legislativi, la Corte Europea ha definito che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del giugno 1998, “un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni“.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del novembre 2001, nel definire un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, “gli Stati membri possono […] vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito”.
Il tema della vendita dei farmaci online è in discussione da tempo anche in Italia dove si è cercato di regolamentare la vendita di farmaci online senza obbligo di prescrizione, con limitazioni specifiche, come previsto dal D.Lgs. 17 del 19 febbraio 2014.