Iva nell’era digitale: proposte e soluzioni per contrastare le frodi

L’Iva è fondamentale per i bilanci nazionali e della UE. Per combattere le frodi, è stata presentata dalla Commissione europea un’iniziativa con l’obiettivo di riformulare il sistema dell’Iva

L’Iva rappresenta una delle principali fonti di entrata nei bilanci nazionali e quasi un quinto di tutte le entrate fiscali riscosse dall’UE. Per combattere le frodi sull’Iva, l’8 Dicembre 2022 è stata presentata dalla Commissione europea un’iniziativa divisa in tre parti, con l’obiettivo di riformulare il sistema dell’Iva per risolvere incongruenze che si sono generate con l’avvento della transizione digitale e la diffusione di modelli di business legati alla platform economy.

  • Proposta di introduzione di un sistema di comunicazione unificato a livello UE delle transazioni tra imprese (B2B) così che le stesse imprese possano condividere con le autorità in tempo reale i dati relativi alle fatture elettroniche. Questo permetterebbe agli Stati membri una completa tracciatura dell’Iva riscossa.
  • Introduzione di un sistema armonizzato per l’addebito dell’Iva nelle piattaforme di trasporto passeggeri e alloggi a breve termine.
  • Riduzione dei costi di adempimento Iva per le imprese che operano a livello transfrontaliero.

In corrispondenza dei diversi ambiti d’intervento, la Commissione Europea ha previsto specifiche azioni che analizziamo di seguito. Tale piano entrerà in vigore a partire a gennaio 2024 ma sarà operativo dal 2028.

Limiti attuali
Costi di conformità e divario Iva
Le principali problematiche attuali inerenti questo ambito fiscale sono gli ingenti costi di conformità, a cui sono soggette le imprese soprattutto nel caso di vendite all’estero, e l’enorme divario dell’Iva, per cui si stima che l’UE-27 abbia perso 93 miliardi di euro di gettito nel 2020, pari a circa il 9% del gettito IVA totale previsto.

Ne è un esempio l’introduzione degli obblighi di segnalazione (DRR, Digital Reporting Requirements) previsto dalla Commissione europea, tramite il quale viene imposto alle imprese la condivisione, in tempo reale, con le autorità fiscali di una traccia di vendite e acquisti. Nonostante il DRR sia stato istituito solo in alcuni Paesi Membri, è stato registrato un effetto positivo con l’aumento dell’Iva dichiarata e versata.
Tuttavia non esiste una normativa univoca per l’attuazione del DRR, solo alcuni Paesi lo prevedono e comunque differiscono per vari elementi.

Platform economy
In virtù di questo modello di business, le imprese generano ricavi attraverso le piattaforme digitali. I vantaggi sono innumerevoli, primo fra tutti la possibilità di interagire con il cliente così da creare offerte su misura o nuovi prodotti e servizi personalizzati, in linea con le esigenze dei consumatori. Tuttavia, questo genera delle difficoltà sull’applicazione dell’Iva perchè dà la possibilità di svolgere un’attività economica anche occasionalmente. Non appare quindi molto chiara la distinzione tra chi è tenuto a riscuotere l’Iva (per legge un soggetto passivo che svolge un’attività economica su base continuativa a titolo oneroso) e soggetti privati (che non possono riscuotere l’Iva).
La Commissione in particolare sottolinea il caso della disparità tra non titolari di Partita Iva di affitti a breve termine e titolari di Partita Iva come settore alberghiero e società taxi.

In generale, oltre la frontiera viene applicata l’Iva del Paese di destinazione del bene quindi un’impresa deve registrarsi ai fini Iva in ogni Stato membro verso il quale effettua forniture a consumatori finali.

Con l’introduzione del regime OSS (One stop shop) entrato in vigore nel 2021 i venditori possono dichiarare e versare vendite in ambito Ue tramite un’unica dichiarazione Iva con una riduzione dei relativi costi (se viene superata la soglia dei 10.000 € annui). Per aderire al regime OSS è necessario registrarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al regime OSS, dichiarare l’IVA con cadenza trimestrale ed effettuare il pagamento dell’importo dovuto.

Le azioni attraverso le quali la Commissione intende portare avanti la sua iniziativa sono:

  1. introduzione di una normativa univoca DRR per il commercio B2B all’interno dell’UE;
  2. regola del “presunto fornitore” anche per le piattaforme di trasporto passeggeri e alloggi a breve termine;
  3. estensione dell’OSS.
  1. Il primo obiettivo della Commissione è introdurre un DRR armonizzato per le vendite tra professionisti in ambito Ue che sarà basato sullo scambio di dati rilevati dalle fatture elettroniche: in questo modo, entrambi i contraenti della vendita condivideranno i dati con le autorità. Si prevede possa entrare in vigore in Ue dal 1° gennaio 2028. Gli Stati che già hanno adottato il DRR saranno obbligati ad adeguarsi allo standard europeo entro il 2028. Ad esempio, le imprese attualmente sono tenute a presentare elenchi riepilogativi sul commercio intra Ue elencando i nomi dei loro clienti, il loro numero di partita IVA, il codice del paese del cliente e l’importo delle vendite effettuate per cliente. Con lo standard unificato, queste informazioni saranno depositate periodicamente e condivise con gli Stati membri. Per evitare elenchi e informazioni ridondanti, tale obbligo sarà abolito, così come le fatture riepilogative (in cui più ordini sono riassunti in un’unica fattura).

La Commissione propone inoltre una rivalutazione di fatture elettroniche e cartacee, che ad oggi sono su uno stesso livello di validità. L’intenzione è rendere la fatturazione elettronica sistema predefinito a partire dal 2024 (attualmente solo Italia e Portogallo prevedono la fatturazione elettronica obbligatoria). Le fatture cartacee – al di fuori del DRR intra-UE – sarebbero consentite solo se autorizzate da uno Stato membro. L’articolo 232, in base al quale l’emissione di fatture elettroniche non sarebbe più subordinata all’accettazione del destinatario, verrebbe eliminato. Per fornire alle autorità fiscali informazioni più dettagliate, la Commissione propone di aggiungere una serie di elementi allo standard del contenuto della fatturazione, tra cui il numero IBAN della banca del fornitore a cui verrà accreditato il pagamento della fattura.

2. Modello presunto fornitore

Quando il fornitore del servizio è un soggetto non titolare di Partita Iva, la piattaforma diventa responsabile dell’addebito e della riscossione Iva dal cliente e del suo versamento alle autorità. Il legislatore ha esteso la categoria dei soggetti tenuti agli obblighi Iva, includendo anche i marketplace che facilitano vendite a distanza B2C di beni localizzati in UE ceduti da un fornitore stabilito fuori dall’UE. Si tratta di coloro che congiuntamente:

  • stabiliscono termini e condizioni della vendita;
  • partecipano ad autorizzare la riscossione del pagamento;
  • partecipano all’ordinazione e alla consegna dei beni.

In questo caso la vendita si distingue in:

  • vendita B2B tra fornitore indiretto e marketplace
  • vendita B2C tra marketplace e consumatore.

In questa ipotesi, sarà il marketplace a dover adempiere a tutti gli obblighi Iva, con la possibilità di avvalersi dell’OSS non solo per le vendite intra-UE, ma anche per le vendite domestiche. Al contrario, se il fornitore indiretto è stabilito in UE, il marketplace facilitatore non sarà fornitore presunto e quindi non potrà avvalersi dell’OSS.

3. Partita Iva unica

La proposta prevede l’estensione dell’OSS per quei beni B2C per cui è ancora richiesta la registrazione Iva nel Paese membro di destinazione da fornitori non stabiliti. Sarà compresa la fornitura di beni con installazione o montaggio, la fornitura di beni a bordo dei mezzi di trasporto, la fornitura di gas, elettricità, riscaldamento e raffreddamento, nonché la fornitura di beni a regime di margine. A partire da gennaio 2025, i fornitori non stabiliti potranno dichiarare l’Iva riscossa da tali transazioni attraverso l’OSS.

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