L’autorità Garante e il Governo con il Dl 112/2008 hanno sfoltito gli obblighi per aziende e professionisti richiesti in materia di invio di comunicazioni commerciali
Il garante della Privacy ha infatti applicato il principio del bilanciamento degli interessi in tema di marketing ovvero la possibilità data dall’articolo 24, comma 1, lett. g) del Codice della privacy di individuare casi in cui il consenso non è necessario.
Il garante ha stabilito che il venditore di un prodotto e/o servizio può utilizzare senza il consenso sia i recapiti di posta elettronica che di posta cartacea forniti dall’interessato.
Il venditore potrà quindi fare riscorso al proprio database clienti, ai fini dell’invio diretto:
- di proprio materiale pubblicitario;
- di propria vendita diretta;
- per il compimento di proprie ricerche di mercato;
- di comunicazione commerciale.
Non sarà possibile inviare informazioni su beni o servizi di altri o diversi da quelli oggetto del rapporta di compra-vendita.
La garanzia di opporsi a tale comunicazioni deve comunque essere garantita dal venditore facendosi cancellare dalla lista (opt out) così come rimane l’impossibilità per il venditore di utilizzare dati sensibili per profilare il cliente.
Io l’ho letto e riletto il decreto linkato ma di questo sfoltimento non trovo traccia!
Dov’è che è scritto?