Il Digital Services Act (DSA) dallo scorso 17 febbraio è ormai pienamente applicabile: tutti gli intermediari online che prestano i loro servizi nel mercato unico devono rispettare le nuove norme
Il Digital Services Act (DSA), cioè il regolamento UE n. 2022/2265, è entrato in vigore nel novembre 2022 e da metà febbraio ‘24 è pienamente applicabile. Ha lo scopo di contribuire alla creazione di un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente, anche combattendo la diffusione di fake news e dissuadendo gli operatori commerciali dalla vendita illegale di prodotti o servizi. Con il Digital Markets Act (DMA), il DSA costituisce un insieme di regole chiamato Digital Services Package che mira a garantire uno spazio digitale in cui i diritti fondamentali degli utenti sono protetti e il business è gestito con equità e responsabilità da parte degli operatori.
DSA e contenuti digitali
Per i contenuti, in particolare, il Digital Services Act impone la responsabilizzazione e la protezione degli utenti online attraverso la mitigazione dei “rischi sistemici” e l’applicazione di “solidi strumenti di moderazione dei contenuti”, anche a tutela della privacy e della sicurezza dei minori. Inoltre, le nuove norme puntano a combattere la diffusione di contenuti illegali e di effetti negativi sulla libertà di espressione e di informazione, e regolano l’accesso ai dati per i ricercatori attraverso l’applicazione di un meccanismo speciale che prevede l’avanzamento di una richiesta motivata ai big player digitali per condurre ricerche volte all’identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici per diritti individuali e interessi sociali.
I servizi online già interessati dagli obblighi sono i due motori di ricerca Bing e Google Search e 17 piattaforme online tra social media (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Pinterest), servizi di commercio elettronico (Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Zalando), servizi Google (Google Play, Google Maps e Google Shopping), assieme a Booking, Wikipedia e YouTube. In ogni caso, tutte le piattaforme, anche con meno di 45 milioni di utenti attivi, dovranno conformarsi a tutte le norme esplicitate dal DSA.
Le regole per i Marketplace
A proposito, invece, dei sistemi digitali per la vendita di prodotti e servizi, all’interno della categoria delle piattaforme online, a sua volta appartenente alla più ampia categoria dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni (hosting providers), il DSA include i marketplace che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, acquistando prodotti e servizi offerti da professionisti.
I fornitori dei marketplace hanno obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali, conformità “by design” dei siti e delle piattaforme, anche lato interfaccia utente, e informazione ai consumatori.
In particolare, il DSA prevede che i fornitori possano consentire l’utilizzo delle piattaforme solo agli operatori commerciali da cui hanno ottenuto specifiche informazioni (riferimenti e dati di contatto, riferimento dell’iscrizione nel registro delle imprese o in altro registro pubblico, autocertificazione relativa all’impegno di vendere solo prodotti e servizi conformi alla normativa) volte a consentire la tracciabilità, avendo compiuto il massimo sforzo per verificarne l’affidabilità.
Qualora i fornitori reputino le informazioni fornite inesatte, incomplete o non aggiornate, devono chiedere rettifica e/o integrazione agli operatori commerciali che intendono entrare e vendere attraverso le loro piattaforma. In caso di mancata ottemperanza, i fornitori sono tenuti a sospendere tempestivamente la prestazione del servizio.
Le informazioni precontrattuali, relative anche alla conformità e alla sicurezza dei prodotti, dovranno essere inserite attraverso le interfacce online che i marketplace sono obbligati a rendere disponibili per essere “compliance by design”.
Se un operatore commerciale offre, attraverso il marketplace, un prodotto o un servizio illegale, il fornitore della piattaforma è tenuto darne informazione ai consumatori che lo hanno acquistato dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’illegalità.
Ma quali sono i prodotti e i servizi “illegali”? A livello di definizione, l’Unione Europea parte dal presupposto che “quello che è illegale offline, deve essere illegale online”. Per quanto riguarda, nello specifico, prodotti e servizi venduti attraverso i marketplace, che rientrano nella più ampia categoria dei “contenuti illegali”, si fa riferimento a ciò che viola le normative inerenti alla tutela dei consumatori.
Gli obblighi per combattere l’illegalità online
Nell’ambito delle azioni necessarie per il contrasto ai contenuti e alle attività illecite sulle piattaforme online, i marketplace sono chiamati a:
- rimuovere immediatamente i contenuti illegali o disabilitare l’accesso agli stessi non appena ne vengano a conoscenza
- dare seguito immediato a eventuali ordini delle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti per rimuovere uno o più specifici contenuti illegali e informare senza indebito ritardo l’autorità dell’azione compiuta
- dare seguito immediato a eventuali ordini di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio
- rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per un ambiente online trasparente e sicuro.
Da questi obblighi sono esclusi i marketplace che forniscono il servizio esclusivamente a operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese.
Per vigilare sulle attività online in merito agli obblighi di legge, anche in merito al contrasto dell’illegalità, ciascuno Stato membro dell’UE dovrà nominare un Coordinatore dei servizi digitali che potrà ordinare la cessazione delle violazioni, fare assumere impegni, imporre misure correttive, infliggere sanzioni pecuniarie o chiedere a un’autorità giudiziaria di farlo. Per l’Italia, questo ruolo verrà ricoperto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’AGCOM.
Le sanzioni, sempre stabilite da ciascuno Stato membro, devono essere proporzionate alla natura e alla gravità della violazione e, comunque, dissuasive.