Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate qui

Diritto di Recesso
Sentenza Corte Europea

La Corte di Giustizia Europea  con sentenza del 15 aprile scorso emessa nella causa C-511/08 ha risolto un dubbio interpretativo  riguardante la  direttiva Europea 97/7/CE trasfusa in Italia nel Codice del Consumo ( D.Lgs.206 del 2005).

Tale sentenza ha una valenza importantissima per l’attività quotidiana dei merchant.

La vicenda che ha portato alla decisione della Corte era la seguente: una società tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza  prevedeva, nelle proprie condizioni generali di contratto, che le spese “originarie” di consegna del bene al consumatore rimanessero acquisite al venditore in caso di recesso del consumatore. Un’associazione di consumatori  aveva dunque promosso contro detta azienda una causa diretta ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali di modo che  al consumatore, in caso di recesso, fossero restituite, oltre al costo del bene, anche le spese sostenute per la spedizione. La Corte tedesca, non essendo chiaro sul punto  il dettato della direttiva europea dalla quale sono scaturite le normative dei singoli Stati a tutela dei consumatori, ha sottoposto la questione alla Corte di  Giustizia della Ue.

Quest’ultima ha dunque dovuto pronunciarsi sul seguente quesito: secondo la direttiva europea è consentito alle normative nazionali addebitare al consumatore le spese “originarie” di consegna dei beni quando è esercitato il diritto di recesso?

Ebbene, la Corte di Giustizia  ha fondato la propria decisione sull’articolo della direttiva europea che tratta la questione ( art.6 n.1 e n. 2 direttiva 97/7) il quale prevede che “il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente” e che “ le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente”.

Ha dunque chiarito che in capo al venditore sussiste un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse.

Quindi non può essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire tutte le somme versategli dal consumatore.

Infatti, ritengono i giudici europei, lo scopo della direttiva è quello di evitare che il consumatore sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto recesso. E per il consumatore dover sostenere, oltre alle spese di restituzione al venditore-mittente, anche quelle di consegna “originarie”, potrebbe rendere antieconomico l’esercizio del diritto di recesso e dunque scoraggiarlo dall’esercitarlo.

Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore,  dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso.

Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL

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Sentenza dell corte

Cristina Rodondi

Lo studio legale associato Colzani Raglio Rodondi ha sede in Brescia e recapiti in provincia di Bergamo. Coopera in modo continuativo con professionisti con studio a Milano. Vanta inoltre una collaborazione con lo studio legale Comon Law Firm con sede in Shanghai (RPC). Lo studio è strutturato in modo da affrontare le esigenze della propria clientela in ambito civile, penale ed amministrativo. Una particolare attenzione viene assegnata alle imprese che operano nell’ambito dell’e-commerce mediante predisposizione di pareri in materia inviati anche via mail nonché di modulistica contrattuale. Redazione di pareri, Redazione di bozze di lettere e /o di contestazioni, Redazione di contratti STUDIO LEGALE ASSOCIATO 25122 Brescia Via Vittorio Emanuele II, 42 Tel. 030.2942164 – 030.280563 – Fax 030.2898196

53 Commenti
  1. Allora se un cliente tedesco mi ordina un’affettatrice Volano 370 più piedistallo e io gliela invio con un costo di 312 Euro per il trasporto e se questo cliente cambia idea e esercita il suo diritto di recesso, il cliente paga solo il trasporto di ritorno, mentre io dovrei rimborsare tutto quello che ha versato sobbarcandomi i 312 Euro del trasporto, le spese bancarie di restituzione + probabilmente l’IVA sulle stesse non trattandosi più di un’esportazione. Ho capito bene?

  2. Bene,
    allora anche i negozianti devono rimborsare le spese della benzina o dei mezzi pubblici del suo cliente che recedede dall’acquisto e che ha sostenuto per arrivare al negozio e compare i prodotti.

    VERO!?!?!? VERO CORTE EUROPEA?!?!!??

  3. Però alcuni stranamente rassegnati sembrano accettare questa decisione, pensate, la trovano pure giusta, altri dicono che dopo tutto solo una media dell’1% rinuncia all’acquisto per “cambio d’idea”, altri non si sbilanciano come se dire quello che si pensa fosse un atteggiamento pericoloso.

    Quello che non si capisce – ma per alcuni è una tesi accettabile – è se i compratori possono pure usare l’oggetto prima di restituirlo reclamandone il rimborso integrale. Pensate un po’ cosa succederebbe nella vendita di magliette e capi vari di abbigliamento!

  4. E questo quindi?
    L’acquirente che esercita il diritto di recesso ha diritto alla restituzione dell’intera somma dell’acquisto. Anche le eventuali spese di spedizione devono essere rimborsate se comprese nel prezzo, …:::mentre se sono state addebitate a parte, e con l’opportuna indicazione, non dovranno essere rimborsate.:::… Il rivenditore non può peraltro addebitare all’acquirente alcun onere aggiuntivo (neppure i costi bancari per l’eventuale versamento). Rimangono a carico dell’acquirente le sole spese di spedizione per la restituzione del bene. Il venditore ha tempo 30 giorni per rimborsare l’acquirente.

    C’è scritto che se sono addebitate a parte con l’opportuna indicazione non dovranno essere rimborsate (in quanto non comprese nel prezzo e quantificabili)!!!
    Non è possibile stare SEMPRE dalla parte del consumatore, nessuno pensa ai costi che deve sostenere un’azienda? Come dice Valeria, uno in caso di spedizioni costose non può rimetterci, se capitano anche solo 3 rientri su 200 con spedizioni costosissime come l’esempio dei 300 euro e si è già a 900 euro che per una piccola azienda sono veramente tanti….

  5. Salvo, non ho capito la sua osservazione (“C’è scritto che se sono addebitate a parte con l’opportuna indicazione non dovranno essere rimborsate ..”). Qui parliamo solo ed esclusivamente di diritti di recesso senza ragioni particolari. A me risulta invece che l’acquirente ha diritto al rimborso di TUTTE le spese: “… rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, QUALUNQUE sia la causa del pagamento delle stesse.” Tutte e ANCHE quelle di ritorno se NON specificato nel sito. Quindi ricordarsi di specificare che le spese di ritorno sono a carico del compratore.
    Poi c’è un’altra cosa: sempre “per capriccio” l’acquirente potrebbe usare il suo diritto di recesso pur avendo fatto uso del bene acquistato e ottenere lo stesso il rimborso totale. Ad esempio, nel mio caso potrebbe succedere che qualcuno che vuol fare una festa chic mi ordini due o più costosissime affettatrici a volano con piedistallo, le usi per la sua festa e poi me le rimandi, esigendo il rimborso di tutto quanto versato! Io mi ritroverei due macchine costosissime usate che nessuno comprerà più a prezzo pieno più le spese di trasporto.
    Come nel caso di rimborso di spese di ritorno, anche per questo problema è necessario avvertire chiaramente che in caso di uso del bene in recesso, verrà applicato un tot di rimborso.
    E’ importante stare attenti nel redigere le condizioni di vendita per difendersi dai furbetti che purtroppo conoscono benissimo le regole al loro favore.
    Da notare che esiste, nel Codice del Consumo, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ Articolo 55 Esclusioni che riguarda alcuni casi di esclusione del diritto di recesso. Uno di questi casi, al n. 2 , c) recita che il compratore non può esercitare il suo diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
    che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
    o alterarsi rapidamente.
    Nel mio caso (affettatrici) ho rimosso dalla vendita tutte le classiche con rifinitura alluminio e offro soltanto quelle verniciate con colori da scegliere, quindi personalizzate. Questo lo specifico anche nelle mie condizioni di vendita. Effettivamente i colori sono 186, i tipi di macchine più di 20 quindi ciascuna di esse è personalizzata e non è quindi soggetta a recesso. Neanche in fabbrica non possono averle pronte a magazzino.

  6. > pur avendo fatto uso del bene acquistato e ottenere lo stesso il rimborso totale

    Non mi sembra. Hai diritto al reso solo se la merce non è utilizzata. (salvo forse il caso dell’abbigliamento che uno lo deve provare)

  7. Bisogna mettere dei sigilli personalizzati, altrimenti si fa presto ad utilizzare e rimandare, ci sono prodotti che anche se utilizzati non è possibile verificarlo….

  8. In questa materia dobbiamo rassegnarci a vedere leggi non completamente logiche, come nel caso eclatante del rimborso delle spese di spedizione di andata e pure di ritorno se non specificate nelle condizioni di vendita o comunque se non comunicate altrimenti al compratore. Quella del rimborso parziale in caso di uso della merce (badi bene, dell’uso senza deterioramento della merce) sarebbe logica ma non è applicabile se non specificato espressamente o comunque comunicato al compratore.
    Adesso cerco la norma e gliela passo.
    Bene ha fatto la Dr. Rotondi a scrivere questo articolo.

  9. Trovato al punto 14, paragrafo 3 della sentenza del 15 aprile scorso (vedere link sopra) dianzi citata che recita:
    “3. In deroga all’art. 346, n. 2, primo periodo, punto 3, il consumatore è tenuto a corrispondere un rimborso per il deterioramento della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, PURCHE’ SIA STATO INFORMATO PER ISCRITTO AL PIU’ TARDI AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, di tale conseguenza e della possibilità di evitarla. Il rimborso non è dovuto se il deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame del bene. L’art. 346, n. 3, primo periodo, punto 3, non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto altrimenti conoscenza. ”
    A mio avviso “e abbia avuto altrimenti conoscenza” sono le condizioni di vendita che al momento dell’ordine i compratori confermano di aver letto.

  10. Quindi il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per intero e quindi anche dal servizo (spedizione) del quale ha già usufruito. Mi pare che si crei un precedente pericoloso. Penso che se si applicherà veramente questa “regola” l’e-commerce si ridurrà tantissimo e quanto meno spariranno le vendite di prodotti dal costo di spedizione elevato.

  11. In effetti il cliente non può recedere da un servizio già usufruito (in questo caso la spedizione è il servizio) può non piacergli l’oggetto acquistato, questo si.

    E nel caso che il cliente acquista ad esempio 2 cellulari diversi spediti con un’unica spedizione, uno dei 2 non gli piace, e lo rimanda indietro, come si rimborsano le spedizioni? Totali o parziali (la metà)? Perchè a volte basta aggiungere tipo 2 Euro in più per ogni articolo…

  12. Le norme si trovano cliccando sui link forniti all’inizio dell’articolo.

    L’interpretazione è quella della Corte Europea che è notevolmente indirizzata a proteggere il consumatore al massimo pur non capendo un bel nulla di quanto va a legiferare, ma non è la prima volta.

    E’ chiaro che la logica NON valeva quando la C.E. ha deciso che le spese di spedizione facevano parte dell’oggetto e che quindi in caso di recesso erano TOTALMENTE rimborsabili entro ben precisi limiti di tempo. E non solo, è stato stabilito che vanno rimborsate ANCHE le spese di ritorno nel caso qualche disgraziato e-commerce non ne avesse debitamente informato il compratore PRIMA del suo ricevimento dell’oggetto acquistato.
    Altra fregatura potenziale è l’uso dell’oggetto. Se ho capito bene, il compratore può decidere di esercitare il diritto di recesso anche dopo aver usato l’oggetto, salvo le derrate alimentari e le merci personalizzate (non ricordo se c’è altro nelle eccezioni, e ottenerne il rimborso totale se non avvisato dal venditore anche nel caso di merce “personalizzata”.
    Quindi al limite, se il commerciante dovesse omettere di scrivere, avvertire, informare il compratore, egli potrebbe trovarsi a rimborsare il costo dell’oggetto, il costo del trasporto di andata e quello di ritorno e di ritrovarsi una merce usata che non ha sicuramente lo stesso valore di quella inviata. Insomma cornuto e mazziato.

    E’ quindi prudente aggiornare subito le condizioni di vendita al paragrafo che riguarda il diritto di recesso.

    Molta gente non sa NULLA di tutto questo, non lo sapevo neanch’io, per cui devo ringraziare ancora una volta e mai abbastanza la Avv. Rodondi che forse ci potrebbe dare qualche consiglio.

  13. Scusate mi ero distratta: caso di rinvio di uno degli oggetti acquistati ricevuti assieme ad altri. Facciamo un esempio: il trasporto dell’oggetto A costa 20, ma se si aggiunge anche l’oggetto B il supplemento è di soli 2 EUR. Cosa succede se rinviano uno degli oggetti ? Si deve fare in modo che il trasporto per l’oggetto rimanente non venga artificiosamente diminuito grazie al recesso. Quindi si dovrebbe ricalcolare il costo del trasporto per l’oggetto non restituito e rimborsare la differenza. Questo mi pare logico però all’UE sarebbero anche capaci di dire altrimenti. Comunque sarebbe utile mettere in chiaro che il trasporto dei due oggetti assieme costa 20+2 senza specificare 20 per A e 2 per B.

  14. Un venditore deve restituire fisicamente la somma a chi esercita il diritto di recesso o puo dagli un “buono di acquisto” in sostituzione di tale somma?
    Se si, questo buono deve avere una scadenza?
    Grazie

  15. Seguendo il primo link dell’articolo qui sopra che porta alla sentenza,si legge al paragrafo 2 dell’articolo 6: “…il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. …”. Dicono “Somme” quindi temo che un buono per il controvalore dell’articolo restituito sia escluso.

  16. Le leggi nel mio lavoro le detto io, no diritto di recesso con un banner che appare subito appena accedi al sito, se il prodotto è difettoso lo sostitusco subito a mie spese, se potrebbe venirti in mente di esercitare il diritti di recesso allora non comprare.

  17. @Sam: ognuno è libero di pensarla come crede… il Garante delle Concorrenza è assolutamente convinto del contrario tanto da multare chi non rispetta una regola comunitaria

  18. Questa decisione della corte UE è folle. Da singoli e dispersi possiamo anche trovare una via di uscita personale, ma forse dobbiamo affrontare il problema alla fonte tramite un’associazione e l’associazione di associazioni simili in Europa. Questo dovrebbe essere il compito delle associazioni e-commerce.

  19. Aggiungo: tento di capire cosa fanno il resto degli europei. Non credo che abbiano digerito questa decisione della corte EU. Vi faccio sapere semmai.

  20. Cari amici,
    il punto di questi dibattiti è: Bisogna tutelare il consumatore contro venditori banditi e truffaldini o bisogna tutelare il venditore da acquirenti furbetti ed in malafede?
    Vedo che si ritiene più esposto a rischi un acquirente che un venditore (vedi regole di Ebay per esempio).
    Ecco quindi il fiorire di regole per imbrigliare il venditore.
    Come se ne esce?
    Ognuno di noi dovrà trovare le strategie commerciali che riterrà più opportune per il proprio business nel rispetto delle norme europee. (Non credo che queste norme cambieranno a fovore del venditore, anzi…).
    Vincerà chi sarà in grado di gestire tutte le situazioni che si potrebbero verificare.
    Ikea insegna: ti cambio tutto per il solo fatto che l’oggetto non ti piaccia!
    Ne fanno un loro punto di forza.
    L’importante è che le restituzioni siano all’interno di una % il più bassa possibile.
    Diamoci da fare: ribaltiamo il problema in opportunità!

  21. Credo sia una grandissima cantonata di un giudice che ha legiferato senza nemmeno capire di che cosa parlava.
    Il punto: Il trasporto non arricchisce il venditore ma è una spesa accessoria che il cliente Web sa che deve affrontare. Il trasporto è un servizio che si compie e conclude con la consegna del bene e come tale da ritenersi correttamente esaurito con la consegna, non vedo perchè rifondere un servizio dato e concluso correttamente.
    Se dopo una corsa in taxi non mi piace dove sono arrivato mi faccio portare alla partenza e richiedo la restituzione dei soldi?
    A mio avviso bisognerebbe avviare un ricorso alla corete europea in tal senso: Trasporto = servizio a pagamento legato alla vendita on line conosciuto dal cliente prima di concludere l’acquisto, inizia con l’acquisto si conclude con la consegna del bene = non rimborsabile nel caso di recesso perchè il servizio non è parte integrante del bene e,come i servizi utilizzati e correttamente eseguiti non è risarcibile.

  22. Ecco Sam da solo ha giustificato la sentenza: che cosa vuol dire “le leggi nel mio lavoro le faccio io”??? se facessimo così in tutte le cose saremmo in totale anarchia con conseguenze disastrose! Il diritto di recesso nasce proprio per difendere il consumatore dai furboni come te.

  23. Non incominciamo ad aggredirci, non ha senso. Non mi pare che Sam sia un furbone solo perché pensa di poter regolamentare il capriccio dei compratori e obbligarli a fare un acquisto ponderato. Perché si tratta perlopiù di capriccio e spesso di furbizia. Il giudice UE non ha tenuto conto del fatto che trovandosi a sostenere spese di trasporto e pure bancarie (anch’esse a carico)relative a una vendita cancellata, il venditore, che non è una Dama di San Vincenzo, è obbligato a recuperare le perdite aumentando i prezzi. Quindi a lungo andare questa decisione non è a favore ai clienti bensì il contrario. Per il momento cosa possiamo fare ?
    1) correggere le condizioni di vendita per coprirci le spalle relativamente alle spese di ritorno, 2) avvertire che verrà addebitata una certa somma (chiaramente dichiarata) in caso di uso dell’articolo restituito, e infine, 3) ingegnarsi a personalizzare in qualche modo l’oggetto messo in vendita in modo da allontanare la possibilità del recesso. Certo la soluzione migliore sarebbe una modifica di questa decisione UE. Anche se ci fosse un’organizzazione pronta a battersi, ci vorranno anni e anni.

  24. Sarebbe meglio rimborsare al povero consumatore anche il tempo che egli impiega ad informarsi sui nostri prodotti e su quelli dei concorrenti! Altrimenti sapendo che spende tempo, potrebbe essere frenato dall’acquisto e dal successivo esercizio del diritto di recesso!

    Facciamo 40 euro l’ora?

  25. ricordiamoci che le leggi hanno sempre una ratio. Il consumatore è, per alcuni aspetti, sicuramente parte debole nel rapporto di compra-vendita on-line.
    Un sistema ‘perfetto’ non necessiterebbe di regole, purtroppo i furbi (merchant e consumatori) esistono sempre ed è giusto prevedere dei meccanismi di tutela. (ad esempio vedi area abusi su http://www.sonosicuro.it
    Partendo da questo punto possiamo iniziare a discutere sui modi e tempied esprimere le nostre opinioni.

  26. La legge sul recesso non è chiara per quanto riguarda le condizioni dell’articolo rimandato. Faccio un esempio che conosco: le affettatrici che vendo. Se uno compera un’affettatrice, la usa per una festa e me la rimanda obbligandomi a rimborsare integralmente tutte le spese (che comprendono di solito oltre 100 Euro di trasporto) e a riprendere una macchina “usata” non più vendibile come nuova …

  27. Con tutto rispetto ritengo che i giudici UE abbiamo “tracimato” perché se il compratore ha problemi con l’articolo esiste già il diritto di rimborso in quanto l’oggetto non dovesse corrispondere a quanto era stato proposto dal venditore. D’altra parte se uno compera un oggetto di marca, ben conosciuto e pubblicizzato, ad esempio un Iphone, darlo indietro perché ha cambiato idea e ottenere non solo il rimborso totale (persino se ha aperto la confezione) ma anche le spese di invio è un vantaggio che non mi pare esista nel caso di acquisto in negozio (in tutti i casi non rimborsano la benzina), non solo l’Iphone ma oggetti ben conosciuti che possono essere telecamere, giocattoli, stampanti, orologi, affettatrici, pneumatici da neve, tutti oggetti, insomma che un compratore ha avuto sicuramente la possibilità di esaminare de visu prima di comperarli in internet. Ecco questi oggetti secondo me dovrebbero essere esenti dal diritto di recesso o comunque il diritto di recesso non dovrebbe comprendere il rimborso del trasporto.

  28. IMPORTANTISSIMO:
    Io so che chi esercita il diritto di recesso ha diritto alla restituzione dell’intera somma dell’acquisto. E che le eventuali spese di spedizione devono essere rimborsate SE COMPRESE NEL PREZZO DEL BENE, MENTRE SE SONO STATE ADDEBITATE A PARTE, E CON L’OPPORTUNA INDICAZIONE, NON DOVRANNO ESSERE RIMBORSATE!!!

  29. L’articolo all’inizio che riporta la sentenza dell corte europea ha chiarito questo dubbio interpretativo: tutte le spese originarie devono essere rimborsate.
    (ovviamente fatti salvi accordi diversi che siano dimostrabili come specifico accordo fra le parti -quindi no automatismi e/o presenza nelle condizioni di vendita-)

  30. E nel caso in cui ci fossero 2 scontrini separati 1 per il bene ed 1 per il servizio di spedizione?

  31. Grande stronzata della corte europea che evidentemente passa il tempo a farsi pippe

  32. Io sinceramente per ciò che tratto ho inserito chiaramente tutte queste condizioni di vendita, fortunatamente sono attento su queste cose. Una cosa è certa tutto è specificato, tutto è stato inserito anche l’obbligo di accettare tali condizioni prima di inoltrare l’ordine. Ma è il cliente che non legge nulla, è negligente e poi ti scrive che ti denuncia per questo e quell’altro…Alla fine il d.di recesso è un “ripensamento sulla vendita” ovvero, ti arriva il pacco chiuso sigillato con dentro il cell, non lo apri se non lo vuoi più, fai raccomandata entro 10 giorni e io ti rimborso anche le spese di spedizione specificate o meno (comunque è una perdita economica). Cioè sono in condizione di rivendere il prodotto come nuovo senza problemi (ovvio che è fastidiosa questa legge per noi venditori) ma tanto nessuno stato, politico o cliente può comprendere queste cose no? Il cliente si dispera solo perchè deve riuscire a comprarsi l’ultimo smartphone altrimenti la sua vita è finita figurati se va a leggere note, condizioni ecc.e possa pensare alle tasse e ai bassi guadagni su certi settori oltre rotture come queste.
    Fosse per me eliminerei il diritto di recesso o lo convertirei in altro.
    Infine siccome le leggi sono contraddittorie e sempre non chiare per nessuno io parto da questo presupposto poi andiamo a vedere se il prodotto lo hai usato o meno.

  33. Posso riaccendere gli animi? 🙂

    Supponendo che le condizioni del mio contratto per il diritto di recesso prevedano che rimborsi costo del prodotto+spese di trasporto e che il consumatore si assuma l’onere di pagare il trasporto per il reso, oltre alla responsabilità che il prodotto arrivi in azienda integro (ruberie, ecc a suo carico).

    Complico le cose: il cliente sì è sbagliato ad acquistare l’oggetto, lo desiderava nero. Quindi chiede la sostituzione.

    Dal momento che mi restituisce l’oggetto marrone che ha acquistato, rispettando le condizioni sopra, chi paga la spedizione dell’oggetto nero?

    Volendo potreste rispondere a questo, ma per chi ne ha voglia: per voi la versione complico le cose ++

    L’acquisto dell’oggetto marrone era scontato e con spese di trasporto gratuite!

  34. Lei forse vuol dire questo : con il prezzo di un solo oggetto invece di pagare solo un trasporto Lei si ritrova a pagarlo due volte perché il cliente ha sbagliato colore. Se il cliente ha chiesto il cambio nei termini stabiliti per il diritto di recesso, ecco che il trasporto se è stato gratis una volta deve esserlo una seconda volta e pure una terza. Purtroppo. Perché ? Perché il cliente con la richiesta di cambiare colore ha in realtà esercitato il suo diritto di recesso. E come se glielo rimandasse, si facesse rimborsare il tutto da lei – incluse le spese bancarie – e glielo riordinasse in nero. Quindi le conviene fare buon viso a cattivo gioco e sperare che non non abbia troppi clienti che sbagliano colore.
    Un’altra cosa : se l’oggetto marrone era scontato e il nero no, allora si faccia dare la differenza fra i due.

  35. Dico la mia, UMILMENTE…ma sono un po’ basito dai commenti di – immagino – i commercianti che hanno postato sopra. DA questo ne deduco che ogni parte in causa vedrà il diavolo nell’altra. 🙂 In altri Paesi comunitari il rapporto venditore-compratore è NETTAMENTE più amichevole, mi spiace notare che il Bel Paese ha poco di bello e tanti conflitti. Io parlo come consumatore, ho venduto amatorialmente oggetti su internet (extra-eBAY, su SUBITO.IT e simili) e i miei acquirenti sono rimasti basiti dal servizio offerto.

    Per le mani ho un caso con la Mondadori.it, ho comperato due libri uno dei quali arrivato in maniera INDECENTE (chiaramente esposto e rivenduto) e un giocattolino arrivato con la confezione scassata. Ho mandato mail per la sostituzione (il libro era indecente!!!) e loro per 3 settimane hanno temporeggiato dicendo che mi avrebbero fatto sapere. Era pure un regalo di compleanno, ovviamente mancato. Gli mando raccomandata di messa in mora A/R e come cagnolini ubbidienti mi hanno rispedito il materiale e rimborsato il giocattolinO (non lo volevo più visto che dovevo aspettare una settimana per farmelo re-inviare e mi serviva per arrivare ai 19 euro di spese gratutite). Ho dovuto rimandargli io gli oggetti perché temporeggiavano e ho speso 8 euro di pacco.

    Ora: vi sembra giusto io debba sorbirmi le spese di spedizione per re-inviare il materiale? Io direi di no, il ladrocinio non l’ho commesso io ma loro. Ho sostenuto spese che toccavano a loro e rivoglio i soldi indietro.
    Epilogo: un libro l’ho tenuto essendo perfetto, il giocattolino e il secondo libro li ho re-inviati a mie spese e ho ricevuto il libro integro e il rimborso del giocattolino. Ora però si “dimenticati” di rimborsarmi le spese di spedizione (8 e passa euro) e voglio pure sapere se ho diritto a farmi rimborsare la raccomandata (4 euro). Il Dlgs 206/05 Articolo 130 dice proprio di sì ma ora voglio appoggiarmi ad un’associazione dei consumatori non tanto per gli 8 euro (che contano su una spedizione di 19 euro) ma perché non deve più passare uno sgarro in Italia ed è ora che le cose cambino.

    Se commercianti e consumatori si comportassero civilmente non ci sarebbe bisogno di tutto questa trafila e di questa burocrazia. Purtroppo però devo dire che in Italia il coltello dalla parte del manico ce l’hanno i venditori. Il consumatore italiano – ammettiamolo – è uno sbadatone della domenica, non sa nemmeno la Legge basilare e si fa letteralmente abbindolare dai commercianti più disonesti (ne ho visti a iosa di casi tra amici e conoscenti di truffe palesi). Cito, in merito, la paventata “legge” che obbliga il consumatore italiano a tenere integri gli imballaggi per tutta la durata della garanzia: “articolo di legge” inventato ad hoc dai venditori, io c’ho creduto fino ad un mese fa quando invece ho letto la Legge che canta il contrario.
    Mi spiace per Valeria Vernon che da quanto ho capito ha subito qualche danno economico ma in Italia – ahimè – il depauperato resta il 90% dei casi il consumatore, visto che deve acquistare su un contratto già stilato e su beni già impacchettati e non visionabili: o ti va bene così o comperi da un’altra parte, consumatore! 😉 Eh, deo gratia che un’altra volta la C.E. ci ha salvato le natiche.
    Per Sam che dice che la Legge è lui direi che il Giudice Dredd esiste solo nei fumetti e stendo un velo pietoso: sono commercianti come lui, maleducati e presuntuosi, che rovinano persone educate come Valeria che poi giustamente rimane scottata. Commercianti maleducati e presuntuosi che quando sbattono il naso sul muro chiamato Legge smettono di ringhiare e sbavare e chiedono pure scusa (com’è successo a me con Mondadori, tramite mail informale). Patetici, solo che danneggiano anche i commercianti italiani che vogliono rigare diritto.

    Post scriptum: scusate la lunghissima missiva. Concludo con una riflessione. Il consumatore (e intendo il comune cittadino proletarietto come me casa-chiesa-tasse 🙂 ) comunque non è incline – come detto sopra – a usare questi stratagemmi commerciali “compero-uso-chiedo recesso” perché implicano raccomandate di A/R, reperimento scatoloni, imballaggi, spedizione, etc. Sono tutte cose che i già pigri italiani odiano fare, odiano anche iscriversi ad un sito on-line per acquistare, figuarsi le furberie. Sì ce ne saranno, ma uno su cento. Esempio: tempi lunghi d’attesa per riparazione. Riparazioni di TV che durano 1-2 mesi (il c.d. «tempo congruo» dovrebbe essere 1-2 settimane, dipende dal caso), figuratevi che il consumatore piuttosto di fare raccomandate e “sporcarsi le mani” compera la TV nuova. Questa la dice tutta, e non solo per le TV. Il consumatore ragiona su ideali del tipo «lasciamo perdere, maledetti commercianti» piuttosto che «ho subito un danno, forse un dolo, la Legge mi tutela, sporgo denuncia». Perdonatemi ma questo laissez faire usato IN TUTTI I CAMPI politico-economici ha rovinato l’Italia già rovinata nei decenni. A presto! 🙂

  36. @Aurelio,

    Lei basa tutta la sua lettera e le sue motivazioni su casi negativi e situazioni limite.
    Penso siano tutti d’accordo che se l’oggetto viene spedito rovinato o palesemente diverso dalla presentazione non sia giusto che il cliente paghi le spese di spedizione.
    Ma qui la questione è ben diversa.

    In caso di venditori onesti non si vede proprio il perchè si debbano rimborsare le spese di spedizione.
    Non mi sembra che quando Lei va in un negozio e non trova nulla che le piace, il negoziante le rimborsi la benzina per arrivare al negozio e la benzina per tornare a casa. Nessun consumatore si sognerebbe di chiedere il rimborso. Men che meno la benzina e il tempo per restituire un prodotto sul quale ha cambiato idea.

    Eppure uscendo di casa anche Lei, povero depauperato consumatore, deve acquistare su un contratto già stilato e su beni già impacchettati e non visionabili. Già perchè quando esce di casa non sa come sarà il prodotto che va a visionare. Chieda la benzina in restituzione, lo faccia. Chieda aiuto anche alle associazioni di consumatori.

    Per l’acquisto online invece è così.
    Quindi a sfavore del negoziante onesto e completamente sbilanciato in favore dell’acquirente.
    Forse sarebbe giusto il rimborso del 50%. Di certo non il 100% (salvo il caso di prodotti difettosi)

    Altresì trovo una rarità che qualche negoziante fisico le restituisca il denaro, perchè una settimana prima Lei ha acquistato un abito verde, e, tornato a casa, sua moglie o marito le dice che il verde non le si addice. Invece per l’acquisto online è così. Quindi a sfavore del negoziante onesto.

    Per quanto riguarda l’imballaggio, è FONDAMENTALE
    che sia integro per quanto concerne il DIRITTO ALLA RESTITUZIONE. E ci mancherebbe che fosse diverso! Perchè se il pezzo va restituito, il venditore deve poterlo rimettere in vendita, senza danni. Se lo vuoi restituito e vuoi L’INTERA SOMMA é PAGATA, devi restituirlo COME TI E’ STATO DATO. Si tratta di buona educazione, non di regole del commercio imposte dalla lobby dei commercianti. Una confezione danneggiata equivale (spesso, non sempre) ad un prodotto invendibile. Per il diritto alla riparazione io non credo sia una questione di lobby ma potrebbe avere ragione Lei. Io credo sia una regola che ponga l’accento sulla necessità di conservare tutte le parti del prodotto cavetterie, spine, accessori extra, ecc ecc senno succede che si consegna al centro riparazione la macchinetta, il tecnico ci lavora per 3 ore, poi si scopre che era il cavo danneggiato, non inviato. Oppure anche perchè l’imballo originale si è sicuri che nel trasporto non si rovina il prodotto. In caso contrario arriverebbero i pacchi con l’imballo fatto a giornali spiegazzati o nemmeno quelli. E tutti sappiamo come lavorano i corrieri e quindi come arriverebbe il prodotto.

    A me comunque è successo solo con una grande catena di negozi di elettrodomestici. Per altri elettrodomestici non mi è stata mai chiesta la confezione originale.

    Per quanto riguarda gli obblighi del consumatore pigro che lei cita:
    “perché implicano raccomandate di A/R, reperimento scatoloni, imballaggi, spedizione, etc. Sono tutte cose che i già pigri italiani odiano fare, odiano anche iscriversi ad un sito on-line per acquistare”
    Ma mi scusi, cosa pretende? che venga Belen e le prepari la cena, e mentre lei mangia le ripari il prodotto? Così non ha nessunissima spesa e nemmeno stress psicologici? Mi sembra che pretenda solo diritti e niente doveri. Anche questo atteggiamento rovina tutta ‘Italia.

    Detto questo,
    sul nostro sito per il reso basta una mail.
    Non occorre specificare il motivo della restituzione,
    Il reso può essere richiesto entro 30 giorni e non 10. Il reso è gratuito, quindi mandiamo il corriere (non Belen) a ritirare il pacco da restituire, concordando il giorno. Spesso pacco di andata è incluso il pacco per restituire, o può essere riutilizzato, sperando che il consumatore pigro non lo getti via.

  37. Intanto ringrazio i presenti e in particolare il sig. Delbono per aver riflettuto (e avermi permesso di riflettere) su questi casi commerciali. La mia lettura è basata su un caso, non sul caso Mondadori non sui casi al plurale come specificato.
    L’esempio che porta è interessante ma a mio avviso non corretto: quando parto di casa non ho stipulato nessun contratto di compravendita con un secondo soggetto, perché mai dovrebbe (ovviamente quasi scherzando! 😉 ) rimborsarsi il biglietto dell’autobus o della benzina? L’esempio sarebbe ottimo se fosse coerente con il contesto. Che poi io debba basarmi su contratti già stilati e beni già impacchettati è un bene, quello è il mio obiettivo se mi reco da casa verso un negozio (di solito sono triste quando non trovo i beni “impacchettati” che mi ero prefissato di trovare sullo scaffale 🙂 ). Non capisco dove voglia però farmi riflettere circa lo sbilanciamento pro consumatore: infatti Regolamenti (?!) Europei si sono mossi in favore dei consumatori e non dei venditori (è soggettivo poi parlare di U.E. “venduta”, “masturbatoria” e altro: a mio viso è stata manna dal cielo, ma è soggettivo anche questo).
    Per l’acquisto online è arrivata finalmente un po’ di regolamentazione che prima non v’era: il cliente può visionare l’oggetto tramite foto ma se poi è diverso mi sembra palese che subisca un danno e non debba sostenere costi. Che poi il commerciante non debba sostenere costi di (re)spedizione per diritto di recesso mi sembra palese allo stesso modo: il commerciante ha spedito beni non avariati, se poi non vanno bene al compratore…cavoli suoi! 🙂 Spese a suo carico, mi pare onestissima la faccenda.

    Non seguo nemmeno il discorso sulla restituzione. Proverò a chiarire. Come detto poco sopra, per il diritto di recesso non sono sicuro si possa richiedere “denaro indietro”, dovrei andare a rivedere gli articoli di legge…ma mi pare di sì. Se il sig. Delbono si riferiva al mio personale esempio, beh, la restituzione del denaro ANDAVA fatta senza nè sì nè ma. Era un bene danneggiato quindi potevo optare per la restituzione del denaro o la sostituzione; la seconda opzione non era attuabile in brevi tempi, come specificato nel mio esempio (compleanno già scaduto). Nelle sue righe vedo un esempio di diritto di recesso: ripeto, non ricordo se si possa usufruire della restituzione del denaro…dovrei rivedere gli articoli di legge.

    Per quanto riguarda l’imballo: ahimé riconfermo una sorta di legge ad hoc creata non da organi legiferanti (mettiamola così! 🙂 ). Specifico subito che io ho parlato non di RESTITUZIONE ma di DURATA DI GARANZIA. Occhio. Io il bene lo voglio RIPARARE, non RESTITUIRE. Beh, penso proprio che per la restituzione si DEBBA PER LEGGE (mi pare il minimo della decenza…e della legalità) restituire anche la scatola integra. Ma questo non è argomento che ho discusso io quindi non entro in merito più di quello che ho appena detto. Figuratevi, lettori, che molte persone mi avvisano – solerti! – ancora che «se non hai la scatola non te lo riparano». Ed ho pure verificato che succede nella pratica. Ovvio che poi il consumatore ha diritto un po’ di sentirsi preso per i fondelli (molti riparatori però non sono forti in Legge, questo va detto, e come i CONSUMATORI FINALI si basano sulle dannatissime “voci di corridoio”, che sono quasi sempre il contrario di quello che cantano eheheh. Ahimè!).

    Per il “caso Belen” (eheh lo dico scherzando! Mi prendo questa confidenza, spero non eccessiva) forse mi sono spiegato male o sono stato frainteso. Purtroppo, e ne abbiamo discusso anche in aula con docenti di sociologia ed economia, il consumatore itaGliano è svogliato…un po’ pigrotto. Sia nei suoi doveri che nei suoi diritti. Prima di tutto non legge i contratti che firma, si lamenta e poi fa la magra figura di aver torto («Era scritto nel contratto, Signore, non posso farci nulla»). Altre volte non sa difendere i suoi diritti, sia per ignoranza (non conosce la Legge, ma vista la jungla italiana non è da stupirsi) sia perché non ha – letteralmente – voglia di scrivere una raccomandata. O di imballare il pacco di re-invio. Oppure, questi sono amici miei, «devo aspettare altre tre settimane perché mi rispediscano il lettorino di mp3 perché hanno troppo lavoro in negozio» (che il venditore-riparatore abbia troppo lavoro quello non è affar del cliente. Anzi, meglio per lui, avrà tante entrate! :D). IO, personalmente, mi prendo la briga di fare le raccomandate (1-2…3 volte, viste i bravi soggetti che ho a che fare), di fare pacchi sigillati a prova di Titanic, di avvisare gentilmente prima di inviare le raccomandate per non arrivare a mezzi legali. Più di così, cosa dovrei fare. No, non sono un italiano tipico, lo dico da anni: pregi e difetti (non amo il calcio e sono “british” nei sentimenti, di certo non mediterraneo 🙂 ). Io tifo per fare il bravo bambino: prima i compiti, poi in giardino (o all’XBOX, perché no?!) a giocare. Prima guardo i miei obblighi, poi PRETENDO i miei diritti. Se sgarro mi venga detto, per ora nessuno si è lamentato di me.

    Vi ringrazio anche per la vostra spiegazione, avete un servizio clienti molto buono da come me lo raccontate. Sono sicuro anche i vostri consumatori apprezzeranno e saranno pari di qualità! 😉 Il pacco di rientro è un buon servizio, niente da dire perché io stesso a volte faccio fatica a reperire pacchi per ri-spedire (una battuta, mi permetta: ma se il consumatore è pigro, non farà mai la fitica di buttare il pacco quindi lo terrà noh?! eheheh). Che poi Belen non consegni i pacchi si sa: installa solo le linee ADSL!!! 😀 Ed è pure casta coi mariti altrui (?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?)!!!

    Io dico sempre: consumatore o venditore, tutti hanno diritti e doveri scritti e marchiati a fuoco (inchiostro!) dalla Legge. Sbagliare è lecito, basta riparare all’errore con simpatia e PROFESSIONALITA’. E vale per entrambi. Se tutti facessimo così, sapete che bel vivere sarebbe? 🙂 Non è impossibile, non lo è per niente: crediamoci!

    Grazie a tutti i lettori e in particolare al sig. Delbono per la chiaccherata.

  38. > mi sembra palese che subisca un danno e non debba sostenere costi.

    L’articolo si riferisce proprio al diritto di recesso e al diritto di rimborso in denaro. Forse non ho letto correttamente il suo post e me ne scuso.

    I miei esempi si riferivano solo al caso di comportamenti corretti da parte di entrambi.
    E’ giusto e inoppugnabile che se il prodotto è diverso o (peggio ancora) danneggiato, gli si rimborsi tutto. Meno giusto, anzi direi proprio sbagliato, il rimborso totale se il cliente semplicemente cambia idea.

    E per chi invece prende l’auto e va al negozio? Poverino non è tutelato?? Quando è a casa non lo vede proprio il prodotto. Eppure spende per la benzina. Comincia a pagare a scatola chiusa qualcosa che non ha nemmeno visto! Almeno su internet lo vede anche se non dal vivo. Le spese di spedizione (leggasi: benzina per andare al negozio, benzina per tornare a casa) gliele rimborsano se a casa cambia idea?

    Mi sembra che il paragone calzi a pennello. Certo che il privato non ha un contratto. Mi riferivo ad un contratto fittizio. Nel senso che paragonando l’acquisto locale e l’acquisto online, entrambe le procedure cominciano da casa. Ma chi acquista localmente deve per forza accettare le “condizioni” insite nell’acquisto fisico, ossia prendere il suo bel mezzo e andare al negozio spendendo per la benzina.

    ESEMPIO PRATICO:

    ACQUISTO:
    -> Vuoi acquistare locale? Devi spendere benzina per andare ad uno o più negozi.
    -> Vuoi acquistare online? Devi spendere per farti spedire la merce.

    RESO:
    Prodotto valido e corrispondente a foto e descrizione.

    Cambi idea localmente? Riporti il prodotto (a tue spese di benzina e tempo) e il negoziante ti rimborsa IL SOLO PRODOTTO.

    Cambi idea online? Rispedisci il prodotto (a tue spese) e il negoziante ti rimborsa IL PRODOTTO + LE SPESE DI SPEDIZIONE INIZIALI

    Aggiungo anche che non mi è MAI capitato che riportando al negozio fisico prodotti difettosi per la riparazione, mi chiedessero scontrino del benzinaio! Eppure, secondo questa legge, se la legge è uguale per tutti, sarebbe da rimborsare.

    Si nota ora la differenza di trattamento a Sfavore del negoziante?

    Ripeto, è giusto e inoppugnabile che se il prodotto è diverso o (peggio ancora) danneggiato, gli si rimborsi tutto. Meno giusto, anzi direi proprio sbagliato, il rimborso totale se il cliente semplicemente cambia idea oppure perché 3 giorni dopo l’acquisto l’ha notato a 1 euro di meno in un altro negozio (online o fisico). In questo caso si fa lavorare il venditore gratis, anzi il venditore è costretto a pagare per lavorare (le spese di spedizione)!!!

    Sembra corretto questo? Lei paga qualcuno per lavorare e non ottenere nulla? Se è così, la prego venga a lavorare per me 🙂 L’assumo subito!!!

    Come dice il Dott. Spedale si è deciso di tutelare più il consumatore che il venditore (sempre limitatamente ai casi di comportamento regolare, non di truffe o prodotti danneggiati come nel suo caso)

    Saluti!

  39. Ma questo articolo di (e-)giornale, tra l’altro datatao 2010, è inconcludente. Inutile che stiamo qui a parlare sulle spese di trasporto: NON sono a carico del venditore ma del consumatore. E ci mancherebbe! Ragionare sul fatto che il commerciante debba rimborsare le spese di trasporto è come ragionare sul perché siamo stati invasi dai Marziani: l’argomento non è mai successo.

    P.S. Onestamente, da consumatore e penso di parlare per la maggior parte di essi, non si fa diritto di recesso per un euro. Immagino fosse a titolo di provocazione: tanti miei amici non recedono nemmeno quando il prodotto arriva – per dire – strisciato o lievemente danneggiato proprio perché «non hanno voglia di aspettare». E’ meglio a non fare la lotta tra poveracci, tra consumatori e venditori. L’ho detto anche sopra, facciamo gli onesti entrambi e via, tutto fila liscio 😉
    P.P.S. Noto con disappunto che ancora, nel 2014, tanti nei contratti col cliente scrivono che le scatole non si devono aprire e la merce non deve essere provata: discutiamo di questo. L’ho fatto notare a qualcuno e mi son sentito rispondere «Comperi da un’altra parte se non le va bene». Non ho comperato e ho invece scritto e denunciato il negozio all’AGCM. Se trovate clienti maleducati spero facciate lo stesso: piuttosto perdetelo un cliente del genere, tanto non farà altro che causarvi sempre guai. Come vedete, non c’è una lotta tra classi sociali ma maleducati e ignoranti in entrami i punti d’esami 🙂

  40. Le spese ‘originarie’, ovvero quelle per la prima spedizione del bene al cliente, in caso di recesso devono essere rimborsate. Che ci piaccia o no…
    Altro discorso è portare le nostre rimostranze (peraltro condivise) nelle sedi opportune facendo capire che per le aziende si tratta di costi vivi.

  41. Sono d’accordo con Andrea Speciale : le spese devono della prima spedizione devono essere rimborsate comprese quelle del rinvio a meno che non ci siamo coperti le spalle specificando chiaramente sul sito che non son o a nostro carico. Queste regole le hanno fatte all’UE da persone che forse non capiscono molto di commercio e di costi e ricavi. Sarebbe utile poterle far modificare, ma se siamo quattro gatti possiamo solo parlare e lagnarci. Dobbiamo prima di tutto riunirci e poi riunirci con gli altri e-commerce d’Europa. A questo punto si potrebbe ottenere una modifica.

  42. E’ proprio la lobbying che deve servire a spiegare ad una manica di ignoranti che legifera secondo le simpatiche utopie socialiste tipo: il merchant è ladro, passa il suo tempo a cercare di fregare il cliente, il suo unico obbiettivo è rubare. Il compratore è un poverino, un angelo decerebrato che ha bisogno delle tutele dello stato sociale perché non è in grado di leggere due paginette internet dove il prodotto è descritto perfettamente. Se lui, poverino essendo decerebrato, non lo fa, ecco intervenire la corte suprema europea che lo tutela con coperture assurde tipo rimandare indietro un bene senza ragione. Magari dopo averlo usato. Attualmente non ci sono restrizioni per l’intimo ed io sogno (veramente sogno) uno di quelli che tanto cianciano di diritto di recesso che si comprino un bel paio di mutande e si prendano le piattole di un altro che le ha provate e poi le ha rimandate perché ha errato la taglia.

  43. Quanta cattiveria in alcuni commenti! :-\
    @Marco:
    Per ora di ignorante si vede una persona (termine esatto: lobby. Non si fanno plurali o derivati di parole straniere). Visto il commento astioso e inconcludente – augurare il male ad innocenti è il massimo – non poteva che essere una degna conclusione.
    A parte che s’è capito che qualcuno qui ha rosicato – e non poco! – spiegami che correlazione trovi tra questi due esempi (ammesso ve ne sia una):
    1) vado in un negozio per comperare un maglione. Lo provo, non mi va bene, non lo compero. Però sapevo che era fatto di lana al 90% e viscosa al 10% e la taglia era scritta (M). Perché l’ho provato e poi non comperato pur avendo tutti i dati possibili? Anzi, potevo anche girargli attorno e vederlo da più punti, pure toccarlo (e sottolineo toccarlo!).
    2) compero SU INTERNET (perché va sottolineato l’acquisto a distanza che “qualcuno” non fa notare). Leggo i dati del prodotto (e non tutti i commercianti scrivono più di due parole, Amazon incluso), non lo vedo, non so se è un capo se mi vada bene. Compero però non sono soddisfatto (non avendo occhiali a raggi X degli anni ’60 devo aprire la scatola) e restituisco.

    Se fossi ignorante come alcuni allora augurerei a chi non vuole fare il diritto di recesso come PER LEGGE che i ladri gli svaligino il negozio, o che i grossisti gli vendano tanta di quella merce fallata o stacchino tanti di quegli assegni a vuoto da mandarlo in rovina… MA STIAMO SCHERZANDO? Con l’odio non si va da nessuna parte, solo in Italia c’è ancora questa diatriba commerciante-consumatore. Ma vogliamo finirla? Siamo tutti sulla stessa barca, non generalizziamo, suvvia!

  44. Salve, ho un quesito da sottoporvi:
    nel mio caso ho incaricato una ditta specializzata di autotrasporti italiana per la consegna di un pallet intero di derrate alimentari in Inghilterra.
    La merce doveva viaggiare ad una temperatura controllata di max +4°, invece è stata trasportata ad una temperatura di -20° danneggiando totalmente la merce.
    L’assicurazione del vettore copre i danni mentre il vettore stesso ha emesso ugualmente fattura per il trasporto e pretende che il relativo pagamento.
    Allora chiedo: il trasporto avvenuto (erroneamente) a -20° per cause riconosciute dal vettore stesso, è da me dovuto pagare ugualmente???
    grazie a chi vorrà darmi una risposta certa.

  45. @Aurelio
    “compero SU INTERNET (perché va sottolineato l’acquisto a distanza che “qualcuno” non fa notare). Leggo i dati del prodotto (e non tutti i commercianti scrivono più di due parole, Amazon incluso), non lo vedo, non so se è un capo se mi vada bene. Compero però non sono soddisfatto (non avendo occhiali a raggi X degli anni ’60 devo aprire la scatola) e restituisco.”

    Semplice, se devi comprare un maglione e devi provarlo NO lo compri su internet. Vai in negozio.
    Questa legge è semplicemente assurda. Si parte dall’ errato presupposto che il compratore sia la parte debole, ma non è così. Tra tutele di leggi, associazioni consumatori, Protezione acquirenti di paypal e carte di credito e nondimeno la possibilità di sputtanarti con recensioni negativi, dove cavolo sta la parte debole? E in caso di cliente scorretto, il venditore che fa? A chi si rivolge? Fa causa per un acquisto magari da 29 euro perché è riuscito con l’ inganno a farsi rimborsare da paypal anche se magari non gli spettava?

  46. Io vendo ma anche compero qu9indi capisco entrambi i punti di vista. Ci sono altre ragioni – oltre al prezzo – se uno decide di comperare via Internet. Ad esempio, qui in paese (circa 7000 abitanti) non ci sono molti negozi e se non ho la macchina a disposizione (capita) dovrei prendere un treno per andare nella città più vicina perdendoci mezza giornata. Quindi è logico comperare via Internet anche un maglione, oltrettutto c’è maggiore scelta. Quasi sempre chi vende via Internet punta tutto sul prezzo, quindi una spesa in più (il dover rimborsare il trasporto senza aver guardagnato su una vendita) mette in tilt. Che non dovrebbe essere. Statisticamente parlando quale percentuale di oggetti comperati vengono poi rimandati al venditore ? Sulla base di questo calcolo si forma il prezzo di vendita. Ad esempio : il trasporto costa 10. Se includo 10 nel prezzo di vendita e basta è un terno al lotto. Se invece calcolo, sperimento e scopro che in media 1 su cinque mi rimanda l’oggetto, dovrò calcolare 12 per il mio prezzo di vendita (10 + la quota di invenduto di 1 su 5). Così da non perdere nulla oi molto poco in caso di reso. Mi sono spiegata ? Questa è la vera natura dell’e-commerce. In quanto ad esigere che si paghi anche il ritorno (a meno di non aver saggiamente previsto questa clausola nel sito) è un tentativo dell’UE per rendersi simpatica ai cittadini perché ci sono sempre molti di più di compratori che di venditori.
    Senza parlare del fatto che i compratori si sono associati, i vendittori no. Dove sono queste associazioni di venditori ? Se esistono che forza hanno ? Nessuna perché ciascun venditore preferisce stare per conto suo. Sta al venditore stabilire il margine giusto per non rimetterci troppo nei resi, per trovare un buon trasportatore con buoni prezzi in modo che il trasporto incida pochissimo sul prezzo finale e creare con il cliente dlelle relazioni amichevoli che fa sì che il ciente soddisfatto parli bene del venditore. No, venditori e compratori sono praticamente alla pari, non c’è una parte debole di gruppo ma individuale e di quesot non possiamo fare nulla.

  47. @Claudio
    A chi si rivolge? Come un normale cittadino alla Legge.
    Fa causa per un acquisto di 29 euro? Se vuole fa causa sennò no. Come un normale cittadino.

    Esistono commercianti e cittadini onesti in Italia? Pochi. Tanto da una parte quanto dall’altra. C’est l’Italie.

    Questa è la Legge. Poco da fare. Senza tanta diplomazia, visto che lavoro sia come “commerciante” (il mio titolare veramente) e sono anche un acquirente online, quindi mi ritengo super partes. I negozi fisici sono destinati a fallire? Mah, non lo so, non saprei, secondo me ci sono ottime possibilità per alcune categorie. Amazon e chi verrà più avanti è troppo concorenziale, anche se facesse pagare il reso. Prezzi troppo bassi rispetto ai negozi, mi spiace, è la matematica.

    Poi se il consumatore o il negoziante ha ragione, è la Legge. O non s’è voluto impugnarla o si aveva torto: fine. Mi pare di leggere in forum stranieri (e sentire testimonianze di amici beatamente trasferiti) che non ci siano tutti questi “casini” in parecchi (non so dire se in tutti) gli stati della zona euro. Boh…

    Il maglione è un esempio che feci molto alla buona. Per l’acquisto online, chi – e dico CHI – ha una piccola attività e si mette a vendere maglieria online?!?!?!? Sono decathlon, Zara, Zalando non il negozietto di provincia. Se ha voluto farlo, beh, la Legge è scritta dai tempi di Hammurabi: hai sbagliato orientamento aziendale, lo sospendi e ritorni al vecchio commercio fisico. L’unico appunto lecito sarebbe “ma come faccio a sopravvivere e a vendere contro colossi come Amazon e via dicendo?”. Ah, beh, questo è un altro paio di maniche. Tanto quanto io lavare per anni sederi di anziani per 3 euro l’ora in nero con una laurea in tasca. E’ il bel mondo moderno: ma qui entriamo nella filosofia, per me se ne può anche discutere.

  48. A parte le chiacchiere, sarebbe utile unirsi a delle associazioni estere UE che funzionino. Effettivamente, non ho trovato nessuno che si lagna di questi rimborsi “totali”. Mi sa che andrò a buttare un sasso nello stagno. Vi faccio sapere

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