Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sul S.O. n. 75 alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, recepisce la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
Con questa direttiva la Comunità Europea ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.
Per effetto dell’ Art. 68 del decreto, in vigore dal 8 Maggio 2010, l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare mediante le forme speciali di vendita (fra le quali rientra il commercio elettronico) è soggetta alla DIA ad efficacia immediata.
E’ una semplificazione importante in quanto non obbliga il neo-merchant ad attendere i trenta giorni prima dell’avvio dell’attività previsti dall’abrogato istituto della comunicazione (il ‘famoso’ modello COM 6 BIS) inserito all’interno del decreto legislativo n.114/1998.
Rimangono comunque validi tutti gli aspetti sanzionatori già previsti dall’Art.22 del precedente decreto del 1998: il mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 30.000.000.
Link utili:
D lgs 26 marzo 2010 n59 – Scheda di sintesi
D lgs 26 marzo2010 n59 – CIRCOLARE
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Non tutti i comuni hanno già provveduto a rendere disponibile il modello DIA.
A titolo esemplificativo è possibile valutare la documentazione messa a disposizione dal Comune di Brescia (DIAP aniché DIA) al seguente link:
Modello DIAP Comune di Brescia