Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2007 (Supplemento ordinario n. 136) è in vigore il provvedimento del 25 Maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate che individua quali dati e le modalità per la comunicazione degli elenchi Clienti / Fornitori. (Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva)
L’adempimento è stato semplificato per i primi due anni (elenchi 2006 e 2007) di applicazione: nell’elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale in quanto è sufficiente la sola partita Iva.
Pertanto negli invii del prossimo 15 ottobre 2007 (per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili) o del 15 Novembre (per coloro che hanno conseguito un volume d’affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale) si trasmetteranno gli elenchi ‘semplificati”:
- l’elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
- sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
- non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.
A regime (elenchi del 2008) invece dovranno essere trasmessi – invio esclusivamente in via telematica, fissato al 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – i seguenti dati:
- codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l’elenco
- anno di riferimento
- codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
- codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l’importo dell’imposta afferente
- l’importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.
Non devono invece essere indicate:
- operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
- importazioni
- esportazioni (tranne quelle “indirette”, ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali).
Normative sempre più stupide…già era difficile vendere on line…adesso lo diventerà ancora di più.
Sinceramente non ho capito niente. Qualcuno me lo spiega in parole semplici ? io ho partita IVA e vendo su ebay. Cosa comporta questa normativa ?