Gli ecommerce che effettuano operazioni di valore trascurabile possono accedere alle procedure dichiarative a dati ridotti. Necessario fare istanza entro il 22 aprile
In attesa dell’entrata in vigore il prossimo 1° Luglio del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico e dopo attivazione dei regimi speciali Oss e Ioss, le Agenzie delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha fissato le regole per le dichiarazioni ridotte rivolte agli operatori eCommerce.
Con Determnazione Direttoriale n. 100615 del 6 Aprile e fino all’entrata in vigore delle nuove norme, ADM ha previsto che gli eCommerce che effettuano operazioni di importazione di merci di valore trascurabile da paesi terzi destinate ai soggetti privati, originate da transazioni commerciali connesse a vendite a distanza di beni mediante l’uso di un’interfaccia elettronica (un marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi simili) potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti. ADM ha individuato 2 soglie di beni con valore trascurabile (euro 22,00 oppure euro 150,00) e l’autorizzazione indicherà per quale soglia è stata rilasciata.
I soggetti autorizzati potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso un magazzino approvato da ADM e nei documenti doganali indicare il codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
Rimangono comunque in essere i controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati.
Sono escluse dalla procedura semplificata le spedizioni che contengono prodotti alcolici, profumi e tabacco.
Il rilascio dell’autorizzazione permetterà l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici” dell’Elenco istituito presso la Direzione Dogane e denominato “e-commerce P4I” (platform for import) che contiene già la sezione Corrieri Espresso già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate.
I requisiti richiesti agli eCommerce per le procedure dichiarative a dati ridotti
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di diversi requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo come ad esempio:
- 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
- possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
Per le sole spedizioni di valore fino a 150 euro, ADM ha introdotto in aggiunta dei vincoli più restrittivi.
Istanza da presentare entro il 22 Aprile
Entro il 22 Aprile, l’operatore economico interessato, dovrà presentare una istanza presso l’ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni; lo stesso ufficio trasmette, nei 10 giorni successivi, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza a diversi uffici compresa la Direzione Organizzazione e Digital Transformation.
Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco.
Fonti:
ADM – Determinazioni
AICEL – codice EORI