A partire dal 1° Gennaio 2007 i nostri ‘carrelli’ dovranno prevedere obbligatoriamente l’inserimento del Codice Fiscale sia per i nostri clienti privati (consumatori) che per i clienti titolari di partita IVA.
L’art. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 (convertito in Legge 248/06) reintroduce, a decorrere dal 2006, l’obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. (Tale adempimento, già previsto in passato dall’art. 29, DPR n. 633/72, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. “Decreto Tremonti”.)
In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, e con la finalità di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria, il citato comma 8, dell’art. 37, dispone che: “Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno ..omissis……nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti…”
L’obbligo interessa i Merchant in quanto titolari di partita IVA e in quanto non sono state previste limitazioni in ordine all’ammontare del volume d’affari realizzato e alla modalità di determinazione dell’imposta o derego speciali.
Anzi, salvo una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, saranno obbligati all’invio degli elenchi anche coloro che sono esonerati dall’invio della Comunicazione dati IVA (ad esempio, un soggetto che effettua esclusivamente operazioni esenti), compresi i soggetti in regime forfetario.
La norma dispone anche sul ‘contenuto’ degli elenchi che dovranno contenere i dati:
- – dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti);
- – dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.8.2006, n. 28/E, risultano pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni di servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, ex art. 15, DPR n. 633/72).
Negli elenchi in esame dovranno essere riportati, per ciascun cliente/fornitore:
- il codice fiscale; (La norma non fa riferimento alla partita IVA! Sarà necessario quindi effettuare una verifica delle anagrafiche al fine di riscontrare la mancanza di tale informazione, soprattutto per le ditte individuali.)
- l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72, distinguendo tra:
- – operazioni imponibili;
- – operazioni non imponibili ed esenti.
Con riferimento al 2006, il comma 9 prevede che nell’elenco dei clienti siano ricompresi esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti “privati”.
Dal 2007 si dovrà tenere, all’interno della procedura di contabilità , ”singole” anagrafiche dei clienti anche con riferimento ai soggetti privati.
Link utili:
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
Legge 248 del 6 Agosto 2006
legge 248/06 – QUALI CAMBIAMENTI?
Codice fiscale in fattura ?
Oltre alle ditte individuali comunque c’e’ da fare il controllo complessivo anche su tutte le aziende.
Infatti in molti casi Codice Fiscale e P.IVA non coincidono (ad esempio nel caso di trasfermento della sede legale ad altra provincia) oppure nelle grandi province dove all’inizio degli anni ’90 furono cambiate tutte le P.IVA (e non i C.F.) per le aziende con sede fuori dal capoluogo.
In altre parole un lavoro immane, suggerisco chi non l’avesse gia’ fatto di mettersi urgentemente all’opera.
Ahh… dimenticavo una cosa.
Il Codice Fiscale dei privati ci serve solo se emettiamo fattura, non se la vendita viene fatta con corrispettivo.
Ed infine, diffidate dai sistemi automatici di verifica del codice fiscale, poiche’ ci sono codici formalmente non validi che sono comunque corretti.
QUALCUNO STA CHIEDENDO ANCHE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTATE DI UNA SOCIETA’ A CUI DEVE EMETTERE FATTURA. MA SERVONO?